Art. 5.
(Piano agroenergetico nazionale).

      1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali predispone con proprio decreto, emanato, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano agroenergetico nazionale recante:

          a) la pianificazione delle coltivazioni e delle superfici necessarie per assicurare la produzione sul territorio nazionale dei quantitativi di biocarburanti necessari ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni;

          b) la pianificazione, nel rispetto dello sviluppo ambientale, delle aree rurali da destinare alla produzione di energia eolica attraverso impianti condotti da imprenditori agricoli singoli o associati.